A partire dall’anno 2008, la dichiarazione Ici eve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell’imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale.
In altri termini, non deve essere presentata la dichiarzione Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Non si deve inoltre presentare la dichiarazione Ici per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni in cui vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell’imposta comunale sugli immobili.
Si sottolinea che possono essere consultati gratuitamente i dati catastali relativi agli immobili, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito http://www.agenziaterritorio.it.
Dichiarazione Ici 2011 – Nel sottostante elenco sono indicate le principali situazioni verificatesi nel corso dell’anno 2010 per cui è obbligatorio presentare la dichiarazione.
1) Immobili che godono di riduzioni dell’imposta
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale. Rientrano in tale tipologia le aree fabbricabili possedute e condotte dai predetti soggetti.
Le riduzioni vanno dichiarate sia per l’acquisto che per la perdita del relativo diritto.
2) Immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico).
In questa tipologia rientra anche il caso degli immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano
3) Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria
- Immobili oggetto di locazione finanziaria nel corso dell’anno 2010.
- Immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali.
- Atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su un’area fabbricabile.
In questi casi, il contribuente deve dichiarare il valore commerciale dell’area e le successive sue variazioni. - Terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa.
- Area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
- Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria.
- Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
- Immobile concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (gli Iacp) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
- Immobile che ha perso o ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’Ici.
- Immobile che ha perso o ha acquistato la caratteristica della ruralità.
- Fabbricato del gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
- Immobile censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio.
- Immobile oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (doc-fa).
- Immobile oggetto di riunione di usufrutto.
- Immobile oggetto di un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che per tale estinzione non siano state applicate le procedure telematiche del MUI.
- Immobile di interesse storico o artistico.
- Parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2, del Codice civile, accatastate in via autonoma.
Nel caso di costituzione di condominio, la dichiarazione va presentata dall’amministratore per conto di tutti i condomini. - Immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà).
In tal caso, l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta ai singoli soggetti passivi. - Immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o da scissione.
- Acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile pr effetto di legge (esempio, usufrutto legale dei genitori).
- Immobile oggetto di vendita all’asta giudiziaria.
- Immobile oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Per i casi non presenti in questo elenco, il contribuente può rivolgersi al Comune dove è ubicato l’immobile per le necessarie informazioni sull’obbligo o meno di presentare la dichiarazione Ici.
Il modello ufficiale di dichiarazione Ici può essere scaricato cliccando su questo link: modello dichiarazione Ici. Tale modello è stato approvato con il Decreto 12 maggio 2009, con cui si è stabilita la sua validità per gli anni 2008 e seguenti. Con il modello, sono state approvate anche le relative istruzioni.
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Dichiarazione Ici per l’anno 2010, da presentare nel 2011 |
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(**) La dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento, salvo diversa disposizione stabilita dal Comune. |